L'art.2086 del Codice Civile cita:
".....L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi
senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento
della crisi e il recupero della continuità aziendale."
e
l'art. 3 del Codice della Crisi che prevede che: “L’imprenditore deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente
lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte” nonché: “verificare la non sostenibilità
dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme”.
Il periodo storico che stiamo vivendo ha acceso un faro sulla mancanza di attuazione di questo articolo
in molte, troppe, piccole imprese.
"La violazione dell'obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società NON si trova in crisi,
anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con
efficacia le misure organizzative e amministrative"
Tribunale di Cagliari - Decr.19-01-22
A volte la crisi arriva in modo improvviso senza che l'imprenditore riesca a prevederla.
La mia consulenza è rivolta alle micro-imprese che desiderano creare un assetto organizzativo, amministrativo
e contabile che permetta loro di lavorare con chiara visione della strada.

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Rag.Laura Genitali Ragioniere in Affitto
ragioniereinaffitto@gmail.com
348-6619967
